Vendita vino online: aspetti fiscali e accise

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La vendita online è una particolare tipologia di transazione in cui la cessione dei beni o servizi si perfeziona per via telematica, e la consegna materiale del bene è conseguente attraverso i canali distributivi tradizionali.

Lo scambio dei beni in oggetto avviene dopo che le caratteristiche, le condizioni di consegna e i prezzi sono stati resi noti dal venditore attraverso una pubblicazione online, in modo da consentire all’acquirente di completare l’ordine d’acquisto attraverso un sito web.

Nel commercio europeo vige la libera circolazione delle merci che comporta, per gli Stati membri, il divieto di dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, con la creazione di un’unione doganale e l’adozione di una tariffa doganale comune negli scambi con i Paesi terzi (art. 28 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).

Nello specifico per il settore del vino, bisogna però considerare in materia fiscale tre principali oneri tributari:
  • l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • le accise;
  • i contributi ambientali sugli imballaggi.
Prima di focalizzarsi su ogni singolo punto detto pocanzi, è importante segnalare che:
  • per le vendite e-commerce di vino verso i consumatori europei, l’IVA, le accise e i contributi ambientali sugli imballaggi sono sempre dovuti nello Stato UE di destinazione dei prodotti;
  • nell’ambito e-commerce B2C la spedizione/trasporto è a nome e per conto del venditore.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L’imposta sul valore aggiunto è un tributo armonizzato a livello europeo, più semplicemente, tutti i paesi dell’Unione applicano gli stessi principi in materia IVA, le diverse normative nazionali sono tra loro coordinate.
Per questo tipo di vendita sottoposta ad Accisa, esiste una disciplina europea “ad hoc”, differente rispetto alle norme IVA sul distance selling applicabili agli altri prodotti (ad esempio abbigliamento, elettronica etc.).
Trattando il caso specifico della vendita di vino a distanza per i consumatori europei, infatti, l’IVA è sempre dovuta nello stato UE di destinazione dei prodotti, fin dalla prima vendita, senza che si applichi alcuna soglia di volume d’affari annuo, come accade, invece, per le altre categorie merceologiche (art. 41 del D.L. 331/1993).

Vendendo in paesi europei, è necessario identificarsi a fini IVA, ossia:
  • ottenere il rilascio una partita IVA nei relativi paesi europei, che deve risultare valida nel database europeo VIES (VAT Information Exchange System)1. A seguito di tale iscrizione l’impresa italiana, oltre alla partita Iva, viene a disporre di un numero identificativo Iva: IT + partita Iva. Inoltre, è necessario indicare il proprio numero di partita Iva (art. 35, primo comma del Dpr 633/1972) nella home page del sito web;
  • presentare le dichiarazioni IVA periodiche, seguendo le normative estere sulla fatturazione e contabilità IVA;
  • versare l’IVA estera dichiarata.

Accise sui prodotti alcolici

Il rispetto delle norme europee sulle accise è probabilmente la questione più delicata per i venditori di prodotti alcolici nella comunità europea. Inoltre, nonostante l’armonizzazione parziale nell’UE, le norme sulle accise mostrano ancora differenze tra i vari paesi.
L'articolo 3 del D.Lgs. n. 504/1995 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" afferma che la classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea. Come per l‘IVA, la normativa UE applicabile richiede di dichiarare e versare le accise sempre nello stato UE di destinazione dei prodotti.

Contributi ambientali sugli imballaggi

Nella maggior parte dei casi la vendita di prodotti e-commerce a consumatori UE implica, l’assolvimento di contributi ambientali sugli imballaggi da parte dei venditori nello stato UE di destinazione dei prodotti.
Gli imballaggi esportati escono, infatti, dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal contributo ambientale.
Molti stati europei impongono di versare un contributo analogo al CONAI (cosiddetto “green dot”) sugli imballaggi che sono introdotti nel loro territorio, anche da imprese non residenti, inclusi gli e-commerce.
È necessario quindi registrarsi con l’ente competente nello Stato estero e presentare le dichiarazioni annue, oltre a versare i relativi contributi ambientali.

Tutela del consumatore

A prescindere dalla merce venduta, quando si opera con delle transazioni online bisogna inoltre tenere in considerazione sempre tre importanti aspetti normativi:
  • diritto di recesso;
  • garanzia;
  • privacy.

Per i sudetti punti e per una trattazione più ampia dell'argomento, si rimanda alla Guida E-commerce per il settore vini: Una introduzione ai requisiti amministrativi realizzata da ExportPlanning.


1) Il VIES è un sistema di scambio di informazioni tra paesi membri della Comunità Europea istituito conseguentemente alla nascita del Mercato Unico al fine di consentire una corretta fiscalità e una riduzione degli oneri burocratici per le imprese).