Sanzioni secondarie: un ostacolo 'occulto' all'accessibilità dei mercati

Il caso Iran

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Nel complesso quadro del commercio internazionale vi sono molteplici tipologie di barriere. Alcune risultano evidenti e necessitano soltanto di un po’ di esperienza (dazi, norme di salvaguardia, quote, registrazioni, etc); altre, invece, risultano essere “occulte” e rischiano di essere pericolose anche per grandi colossi commerciali.

È il caso delle sanzioni, cioè di quegli ostacoli al commercio con un determinato paese che spesso, come nel caso delle sanzioni secondarie statunitensi, vanno a colpire non solo i Paesi direttamente interessati, ma anche i partner che vogliano effettuare operazioni commerciali con detti paesi.

Distinguiamo rapidamente tra sanzioni primarie e secondarie. Le sanzioni primarie sono applicabili alle U.S. persons, vale a dire a qualsiasi individuo si trovi sul territorio degli USA, a qualsiasi cittadino degli Stati Uniti o ai residenti permanenti che si trovino in qualsiasi parte del mondo, e alle entità statunitensi, ai prodotti di origine statunitense e ai prodotti non avente origine statunitense, ma contenenti almeno il 10% di prodotto statunitense controllato o basati su una determinata tecnologia statunitense. Le sanzioni secondarie, invece, si applicano a qualsiasi persona o entità che effettui determinate transazioni, indipendentemente dalla nazionalità o dal domicilio, pertanto hanno validità extraterritoriale. Attualmente esistono sanzioni secondarie nei confronti di chi effettua determinate transazioni con Iran, Corea del Nord, Cuba, Russia e Venezuela.

Per quanto riguarda l’Iran, attualmente gli USA applicano sanzioni secondarie che possono essere imposte a soggetti non statunitensi che effettuino transazioni con gli iraniani listati nella List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List) redatta dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del tesoro statunitense.

Casi Italiani di applicazione normativa USA sulle sanzioni:
  • DETTIN SPA (2014): Sanzioni e inserimento nella lista SDN per un’operazione di fornitura in Iran di apparecchiature destinate a impianti petrolchimici
  • IRASCO SRL (2010 E 2018): inserimento nella lista SDN per essere indirettamente posseduta/ controllata dal governo iraniano;
  • BANCA INTESA SANPAOLO (2013): Accordo transattivo per € 2.9 milioni di dollari per la violazione delle restrizioni economiche contro Sudan, Cuba e Iran. Nel 2016, la stessa Banca è stata inoltre sottoposta a sanzioni pari a $235 milioni da parte dello Stato di New York per violazione della normativa antiriciclaggio e segreto bancario;
  • UNICREDIT SPA (Aprile 2019): notizia di un accordo transattivo con l’OFAC del valore di 1.3 miliardi di euro per violazione delle misure restrittive sull’Iran da parte della consociata tedesca Hypo Vereinsbank. È tra le multe più alte riguardanti una banca europea attribuita da istituzioni americane. Le ispezioni hanno appurato che l’istituto di credito tra il 2002 e il 2011 ha permesso transazioni per miliardi di dollari in Paesi come Iran, Libia, Siria, Cuba, Myanmar e Sudan, che negli Stati Uniti si trovano sotto sanzione per vari motivi.

È opportuno ricordare che la normativa statunitense e i provvedimenti sanzionatori adottati in violazione degli impegni assunti con il JCPOA (accordo sul nucleare iraniano)1 sono considerati, rispettivamente, inapplicabili e inefficaci all’interno dell’UE e nei confronti di soggetti, persone fisiche e giuridiche, europei ai sensi del Regolamento (CE) n. 2271/96 (c.d. regolamento di blocco)2.

Di più, a seguito della pronuncia cautelare della Corte di Giustizia dell’Aja dello scorso 3 ottobre 20183, il commercio con l’Iran di prodotti afferenti ai settori alimentare, agricolo, medico e dei dispositivi medicali, nonché di quelli necessari per la sicurezza dell’aviazione civile resta comunque esente da ogni sanzione e, parimenti, le operazioni bancarie a supporto di queste transazioni non potranno essere soggette a sanzioni, neppure di tipo secondario.

Tale orientamento, già fatto proprio da OFAC nell’ambito della c.d. ‘Humanitarian Exception’, sembra essere stato recepito anche da alcune banche europee che continuano a fornire assistenza all’incasso dei crediti dall’Iran; ciò attraverso rapporti di corrispondenza con quelle banche locali che, pur essendo tornate iscritte in SDN list (l’elenco dei soggetti designati dal Tesoro USA) dal 5 novembre 2018, non sono soggette a sanzioni secondarie.


Valeria Minasi

è consulente Export e internazionalizzazione. Collabora con il team ExportPlanning nell'ambito del progetto Help Desk IMA (International Market Accessibility).


(1) PAGC (Piano d’Azione Congiunturale Globale) oppure in inglese JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) è un accordo internazionale sull’energia nucleare in Iran tra Iran, P5 più 1 (i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti - più la Germania) e l’UE. Definisce per i prossimi anni una serie di misure volte a garantire la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano. In base all'accordo, l'Iran ha accettato di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento, di tagliare del 98% le riserve di uranio a basso arricchimento e di ridurre di due terzi le sue centrifughe a gas per 13 anni. Per i successivi 15 anni l'Iran potrà arricchire l'uranio solo al 3,67%. L'Iran ha inoltre pattuito di non costruire alcun nuovo reattore nucleare ad acqua pesante per lo stesso periodo. L'accordo prevede che in cambio del rispetto dei suoi impegni, l'Iran otterrà la cessazione delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a causa del suo programma nucleare (14 luglio 2015).

(2) Il Regolamento di Blocco mira a neutralizzare gli effetti della normativa americana per le attività commerciali dei soggetti dell’Unione Europea con un paese terzo, nel caso di specie con l’Iran. il Regolamento di Blocco qualifica come lesive per gli interessi economici e finanziari dell’Unione, e pertanto inefficaci in Europa, tutta una serie di prescrizioni contenute in atti legislativi e regolamenti statunitensi adottati contro l’Iran dalle varie amministrazioni americane. Il Regolamento, nell’intento di neutralizzare le sanzioni secondarie americane verso l’Iran, impone a tutti i soggetti fisici e giuridici dell’Unione due divieti e riconoscendo ad essi un diritto:

  • il divieto di accettare od eseguire nell’Unione Europea qualsiasi sentenza o decisione arbitrale od amministrativa di un tribunale o di un’autorità amministrativa esterna all’Unione, che direttamente o indirettamente, renda efficaci verso un soggetto europeo le sanzioni secondarie americane;
  • il divieto di osservare, direttamente o attraverso intermediari, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste di tribunali stranieri, basate o derivanti – direttamente o indirettamente – dagli atti normativi istitutivi delle sanzioni secondarie, o da azioni su di essi basate o da essi derivanti;
  • il diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese giudiziali, causati alle persone fisiche o giuridiche europee impegnate in scambi internazionali verso l’Iran e derivanti dall’applicazione da parte di altri soggetti europei delle sanzioni secondarie americane o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.
(3) Si veda ALLEGED VIOLATIONS OF THE 1955 TREATY OF AMITY, ECONOMIC RELATIONS, AND CONSULAR RIGHTS.